Premesso che
la gestione del servizio idrico integrato in Italia è attualmente normata dall’Art. 23 bis della Legge. 133/2008 che prevedeva, in via ordinaria, il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a imprenditori o società mediante il ricorso a gara, facendo largo forzatamente all’ingresso di privati;
che in base alla suddetta legge era comunque data facoltà alle amministrazioni locali e ai loro consorzi di poter esercitare questa gestione attraverso società interamente pubbliche e sulle quali l’ente locale o il consorzio esercitasse un indirizzo e un controllo come se si trattasse di un suo ufficio interno o una municipalizzata;
il recente Art. 15 del D.L. 135/2009, che ha modificato l’Art. 23Bis, muove passi ancor più decisi verso la privatizzazione dei servizi idrici e degli altri servizi pubblici, ivi compreso quello integrato per la raccolta dei rifiuti, prevedendo:
- affidamento della gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica o, in alternativa, a società a partecipazione mista pubblica e privata con capitale privato non inferiore al 40%;
- la cessazione degli affidamenti “in house” a società totalmente pubblica, controllate dai comuni (in essere alla data del 22 agosto 2008) alla data del 31 dicembre 2011;
- la cessazione di tutte le restanti modalità di affidamento al 31 dicembre 2010, ivi compresi gli affidamenti diretti a società con capitale sociale nella totalità pubblico.
Valutato che con questa legge:
si smantella l’impianto e l’ispirazione riformatrice della 36/94 (legge Galli) eludendo del tutto il tema, oggi presente nel dibattito internazionale, del profilo pubblico connaturato alla gestione delle risorse idriche e riducendone la complessità della materia solo all’affidamento della gestione;
si disattende all’impostazione federalista poiché toglie ai territori la possibilità di scegliere il proprio modello gestionale;
il settore idrico è un settore ad alta intensità di capitale e con tempi di immobilizzo lunghi non conciliabili con la sola logica del profitto per cui gli oneri non remunerativi rimarranno a carico della collettività: si socializzano i costi e si privatizzano i guadagni ponendo in secondo piano la qualità del servizio e degli investimenti da realizzare a scapito dell’intera collettività.
Ritenuto che
- la privatizzazione dell’acqua sia un epilogo da scongiurare, per un concetto inviolabile che annovera l’acqua come un diritto universale e non come merce, perché espropria l’acqua potabile dal controllo degli Enti locali e dei cittadini e consegna il bene comune “ acqua” al mercato, con tutte le ripercussioni sociali che questo può generare;
- con l’approvazione della legge i Consigli Comunali ed i Sindaci eletti dai cittadini saranno espropriati dalla gestione dell’acqua potabile, avviando così la mercificazione di un bene essenziale per ogni essere vivente contrariamente ai valori che sempre di più si vanno affermando anche a livello internazionale;
- l’acqua è un bene comune essenziale per la vita di ogni uomo, un diritto umano universale che non può divenire risorsa esclusiva e che pertanto il servizio idrico dovrebbe essere dichiarato privo di rilevanza economica;
- non è l’Europa ad imporre la privatizzazione del servizio idrico;
- due diverse risoluzioni del Parlamento Europeo affermano il principio che l’acqua è un “bene comune dell’umanità” mentre gli organismi della U.E. hanno più volte evidenziato che “alcune categorie di servizi non sono sottoposte al principio comunitario della concorrenza”;
- le Istituzioni (Stato, Regioni, Comuni) hanno la libertà e l’autonomia di scegliere se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se affidare tale compito a altro Ente (pubblico, privato), in piena legittimità e coerenza con le vigenti direttive europee sui servizi pubblici locali.
- è fondamentale mantenere un assetto dei servizi pubblici locali che ne incentivi una sempre crescente qualificazione e che sappiano garantire servizi di qualità, un ambiente sostenibile, diritti per cittadini e per i lavoratori, a tariffe eque.
-gli organismi dell’UE hanno a più riprese evidenziato che “alcune categorie di servizi non sono sottoposte al principio comunitario della concorrenza” e, quindi, che la gestione dei servizi pubblici locali non deve necessariamente sottostare alle regole del mercato interno e le autorità pubbliche competenti (Stato, Regioni, Comuni) hanno la libertà di scegliere “se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se affidare tale compito a un altro ente (pubblico o privato)”.
Ritenuto inoltre che
- il progetto di legge n. 82/09 (Giunta Regionale D.G.R. n. 628 /C del 02 11 2009 ) della Regione Abruzzo recante ”Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo” prevede la eliminazione degli enti d’ambito previsti in ogni provincia per sostituirli con un solo organismo che raggrupperà gli oltre trecento comuni abruzzesi;
- tale provvedimento provocherà una esautorazione dei poteri dei Comuni favorendo la concentrazione di poteri alla Regione Abruzzo e all’Ato unico regionale;
-i Comuni si vedranno privati delle numerose funzioni prima di competenza in particolare :
- organizzazione dell’attività di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e depurazione esistenti;
- approvazione del programma degli interventi e del piano tecnico-finanziario per la gestione integrata del servizio idrico;
- scelta della forma di gestione del servizio;
- affidamento del servizio idrico integrato a gestori;
- determinazione della tariffa del servizio idrico integrato;
- attività di controllo e vigilanza sui servizi di gestione.
Tutto ciò premesso e considerato,
Il Consiglio (regionale, provinciale, comunale)
nella consapevolezza che nei Paesi dell’Unione Europea, dopo diversi tentativi di privatizzazione di alcuni servizi pubblici locali e aver constatato l’abbassamento della qualità dei servizi ed un vertiginoso incremento delle tariffe, si è registrata una decisa e ferma inversione di marcia e la ripubblicizzazione degli stessi, nonché la conseguente nascita di soggetti economici che rappresenteranno i veri concorrenti e/o acquirenti dei servizi:
1.Riconosce il Diritto umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico e, conseguentemente, impegna la Giunta affinché tale riconoscimento sia riportato in tempi rapidissimi nell’ambito dello Statuto così come hanno fatto e stanno facendo in numerosi Comuni italiani;
2.Riconosce il servizio idrico integrato come un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica e si impegni ad inserire questo principio nel proprio Statuto in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l’accesso all’acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, la cui gestione va quindi attuata attraverso un Ente di Diritto pubblico;
3.Dà mandato al………..affinché intraprenda tutte le azioni opportune al fine di contrastare i provvedimenti previsti dall’ art. 23bis Lg. 133/2008, come modificato dal’Art. 15 D.L 135/2009, che condurranno alla messa a gara della gestione del servizio idrico integrato e lo invita a relazionare sull’argomento alla prima occasione utile;
4.Invita i parlamentari abruzzesi ad operare il riconoscimento dell’acqua come diritto umano universale e , pertanto, a garantirne il libero accesso mantenendo lo status del servizio pubblico locale privo di rilevanza economica;
5. Dà mandato al……….affinché intraprenda tutte le azioni opportune al fine del mantenimento pubblico dei servizi erogati dagli attuali Enti d’Ambito;
IMPEGNA INOLTRE
(Il Presidente della Regione, Il Presidente della Provincia, Il Sindaco)
1. a invitare la Regione Abruzzo a modificare il disegno di legge n. 82/09 riconoscendo il Servizio Idrico Integrato come un servizio pubblico essenziale, di interesse generale, privo di rilevanza economica e, come tale, non soggetto alla disciplina della concorrenza ma rientrante nella competenza esclusiva della Regione (art. 117 Cost.) che deve essere gestito con meccanismi che garantiscano la partecipazione sociale dei Comuni Abruzzesi organizzati ciascuno nei propri ambiti provinciali;
2. a riaffermare, attraverso ogni proposta gestionale e di principio la titolarità dei Comuni ad esercitare il potere di indirizzo, di controllo e di determinazione del piano tariffario, in coerenza con il riconoscimento del principio dell’acqua come diritto umano essenziale;
3. a dichiarare il servizio idrico privo di rilevanza economica;
4. a promuovere l’affidamento del servizio idrico integrato con modalità “in-house” a società a totale capitale pubblico così come previsto dalla vigente normativa europea utilizzando anche i criteri sanciti nello schema di decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2009 recante regolamento di attuazione dell’art. 23 bis del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni, dalla Legge. n. 133, ss.mm., in materia di servizi pubblici locali;
5. a promuovere nel proprio territorio una Cultura di salvaguardia della risorsa idrica attraverso le seguenti azioni: informazione della cittadinanza sui vari aspetti che riguardano l’acqua sul nostro territorio, sia ambientali che gestionali, e promozione dell’uso dell’acqua dell’acquedotto a scapito del crescente uso delle acque minerali.
6. a inviare la presente delibera al Presidente della Giunta Regionale e all’Assessorato Regionale alla Gestione del Servizio Idrico integrato (per Comuni e Province).